EUDR: cosa cambia per le imprese dal 30 dicembre 2026 

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, vieta di immettere sul mercato europeo, mettere a disposizione o esportare prodotti collegati alla deforestazione. Le imprese devono poter dimostrare che le materie prime non provengono da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020 e che sono state prodotte nel rispetto delle leggi del paese d’origine. 

Quali prodotti sono coinvolti 

Sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, più i prodotti derivati elencati nell’Allegato I del regolamento. Il perimetro si stabilisce con il codice doganale (NC) del prodotto, non con la sua descrizione: mobili, carta, cartone, articoli in gomma o alimenti trasformati possono rientrare anche per aziende che non si considerano “del settore forestale”. 

Le date da considerare 

  • 30 dicembre 2026: grandi e medie imprese. 
  • 30 giugno 2027: micro e piccole imprese costituite come tali al 31 dicembre 2024. I prodotti del legno già soggetti al Regolamento EUTR restano al 30 dicembre 2026. 
  • 30 dicembre 2027: prodotti aggiunti all’Allegato I. 

L’applicazione è già stata rinviata due volte. Alla data di questo testo non risultano ulteriori proposte di rinvio, e la revisione di semplificazione della Commissione (maggio 2026) non propone altre modifiche al testo base. 

Qual è il ruolo della vostra azienda 

Gli obblighi dipendono dalla qualifica. Chi importa da paesi terzi o esporta è operatore: deve geolocalizzare gli appezzamenti di produzione, valutare e mitigare il rischio e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Chi acquista in Europa e rivende, o lavora prodotti già dichiarati, è commerciante o operatore a valle: dopo la revisione di dicembre 2025 non presenta la dichiarazione, ma deve raccogliere e conservare per cinque anni i dati di fornitori e clienti e i numeri di riferimento delle dichiarazioni ricevute. Le imprese non PMI devono inoltre registrarsi nel sistema informativo europeo. 

La qualifica si determina flusso per flusso: la stessa azienda può essere commerciante per un prodotto e operatore per un altro. 

Cosa si rischia 

Il regolamento impone agli Stati membri sanzioni con un massimale non inferiore al 4% del fatturato annuo realizzato nell’Unione, oltre a confisca dei prodotti ed esclusione dagli appalti pubblici. In Italia l’autorità competente per il legno è la Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Masaf. Il regime sanzionatorio nazionale è oggetto di una delega al Governo e, alla data di redazione, non risulta adottato un decreto. I controlli doganali però non aspettano: dal 30 dicembre 2026 il numero di riferimento della dichiarazione deve comparire nella dichiarazione doganale. 

Come vi supportiamo 

Un percorso in tre fasi: 

  1. Diagnosi e mappatura: prodotti e codici NC in perimetro, qualifica flusso per flusso, mappatura dei fornitori e valutazione del rischio per paese di origine. 
  1. Sistema di dovuta diligenza: procedura interna, check-list per la raccolta dei dati, registrazione nel sistema europeo, supporto alle prime dichiarazioni e formazione dei team acquisti, qualità e sostenibilità. 
  1. Monitoraggio continuo: aggiornamento normativo e riesame annuale del sistema. 

La fase più complessa è la raccolta dei dati dai fornitori.

Contattateci per una prima valutazione del vostro perimetro.