Greenwashing: dal 27 settembre 2026 con EmpCo i claim ambientali vanno dimostrati

La Direttiva (UE) 2024/825, nota come EmpCo, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del consumo per contrastare il greenwashing e l’obsolescenza programmata. Il decreto è in vigore dal 24 marzo 2026. Le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026, quindi sono già operative. 

A chi si applica 

Ai professionisti che comunicano con i consumatori (B2C): produttori, distributori, negozi online, brand. Le comunicazioni tra imprese sono fuori campo, ma basta che sito, packaging, pubblicità o social raggiungano i consumatori perché le regole valgano. La rendicontazione di sostenibilità non è coinvolta, salvo che venga usata in comunicazioni volontarie rivolte ai consumatori. 

Cosa è vietato 

Sono ora vietate in ogni caso, senza valutare l’effetto sul consumatore: 

  • i claim ambientali generici (“eco-friendly”, “green”, “rispettoso dell’ambiente”) se non si dimostra un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta; 
  • le etichette e i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da autorità pubbliche; 
  • i claim riferiti all’intero prodotto o all’intera attività quando riguardano solo un aspetto; 
  • la dichiarazione che un prodotto ha impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra se si basa sulla compensazione; 
  • la presentazione come tratto distintivo di un requisito già imposto dalla legge. 

I claim sul futuro (“net zero entro il 2030”) sono ammessi solo se sostenuti da impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili e da un piano di attuazione. Sono vietate anche le pratiche sulla durabilità: dichiarare falsamente che un bene è riparabile, o non informare che un aggiornamento software ne peggiora il funzionamento. Secondo le indicazioni della Commissione, anche un nome di marchio con termini ambientali o le immagini di natura sul packaging possono costituire un claim. 

E i prodotti già sul mercato? 

Non c’è un periodo transitorio: le regole si applicano dal 27 settembre 2026 anche a prodotti già in commercio e a etichette esistenti. Per le scorte la Commissione ammette soluzioni pratiche, come adesivi che correggono il claim, e le autorità possono considerare la proporzionalità e gli sforzi di adeguamento fatti. 

Cosa si rischia 

L’autorità competente è l’AGCM. Si applicano le sanzioni per pratiche commerciali scorrette dell’art. 27 del Codice del consumo, da 5.000 a 10.000.000 euro, con un massimo del 4% del fatturato annuo per le violazioni diffuse. A questo si aggiunge il rischio reputazionale di un claim contestato. 

Come vi supportiamo 

  • Audit dei claim su sito, packaging, cataloghi, campagne e social, classificati rispetto ai divieti. 
  • Verifica delle evidenze che sostengono ogni affermazione: dati di carbon footprint, certificazioni, documentazione dei fornitori. 
  • Riformulazione dei messaggi e piano di correzione per prodotti ed etichette già in circolazione. 
  • Procedura interna di approvazione dei claim e formazione di marketing e comunicazione. 

Le nostre attività di carbon footprint e rendicontazione di sostenibilità producono i dati su cui un claim si regge. Contattateci per un primo controllo dei messaggi che state usando oggi. 

Aggiornato al 29 settembre 2026. Testo a carattere informativo, non costituisce consulenza legale.