PPWR: il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi

Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, sostituisce la Direttiva 94/62/CE e ridisegna le regole su progettazione, etichettatura, riciclabilità e responsabilità estesa del produttore (EPR). È in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. 

A chi si applica 

A tutti gli imballaggi, di qualsiasi materiale, e a tutti i rifiuti di imballaggio, in ogni settore. Non riguarda quindi solo chi produce imballaggi, ma anche chi imballa i propri prodotti, importa, distribuisce o vende online. 

Gli obblighi cambiano con il ruolo: 

  • fabbricante 
  • importatore 
  • distributore 
  • operatori logistici e di fulfilment 
  • produttore ai fini EPR 

Attenzione: un importatore o un distributore che immette prodotti con il proprio marchio, o modifica l’imballaggio, diventa fabbricante a tutti gli effetti. 

Le date da considerare 

  • 12 agosto 2026: applicazione generale. Da questa data valgono, tra l’altro, il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, e la restrizione dei PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (25 ppb per singola sostanza, 250 ppb per la somma). 
  • 12 febbraio 2027: gli Stati membri devono stabilire e notificare le sanzioni. 
  • 12 agosto 2028: etichettatura armonizzata, o 24 mesi dopo l’atto di esecuzione della Commissione se successivo. 
  • 1° gennaio 2030: riciclabilità degli imballaggi, contenuto minimo di riciclato nelle plastiche, riduzione di peso e volume, vuoto massimo del 50% negli imballaggi per e-commerce e trasporto, obiettivi di riutilizzo. Per alcuni requisiti la decorrenza dipende dall’adozione degli atti attuativi. 

Nessun rinvio è stato approvato. La Commissione ha confermato l’applicazione alla data prevista. La proposta di modifica del dicembre 2025 (omnibus ambientale) non sposta alcuna scadenza: riguarda solo la nomina del rappresentante autorizzato EPR. Le richieste di rinvio di 24 mesi avanzate da alcune associazioni di settore sono, per ora, solo richieste. Molti atti attuativi non sono ancora stati pubblicati, ed è uno dei motivi per cui conviene muoversi prima. 

La situazione in Italia 

La legge di delegazione europea 2025 (L. 17 marzo 2026, n. 36, art. 14) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale: autorità competenti, sanzioni e coordinamento con il D.Lgs. 152/2006 e con il sistema dei consorzi. A settembre 2026 il MASE ha avviato la consultazione sullo schema di decreto legislativo. Un’autorità competente non risulta ancora individuata. Secondo CONAI, le attuali etichette ambientali restano valide fino ad agosto 2028. 

Come vi supportiamo 

  • Mappatura del ruolo per ciascun prodotto e imballaggio: fabbricante, importatore, distributore o produttore EPR. 
  • Inventario degli imballaggi e dei materiali e verifica della documentazione dei fornitori: PFAS, metalli pesanti, dichiarazioni di conformità. 
  • Gap analysis rispetto ai requisiti 2028 e 2030 su riciclabilità, contenuto di riciclato ed etichettatura. 
  • Piano di adeguamento e coordinamento con gli obblighi EPR e con CONAI. 

Contatta i nostri esperti per maggiori dettagli.

Aggiornato al 29 settembre 2026. Testo a carattere informativo, non costituisce consulenza legale.